Notaio e Funzione
Il Notaio in Italia è un libero professionista esercente una funzione Pubblica che può essere definita " esercizio privato di pubbliche funzioni " idonea a garantire certezza del contenuto dell'atto, validità, efficacia, autenticità della firma delle parti, certezza della data dell'accordo e strumento di riscossione delle imposte indirette.
L'atto notatile, ossia il documento redatto dal notaio con le prescritte formalità, garantisce la legittimità del negozio giuridico che ne costituisce il contenuto od ha valore probatorio sino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato od anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui Compiuti ( art. 2700 c.c. ).
Il nostro ordinamento (legge 16 febbraio 1913 n.89) abilita il notaio a ricevere dichiarazioni di volontà ed a redigere gli atti nelle forme e con la disciplina voluta dalle leggi vigenti (es. testamento, convezioni matrimoniali, compravendite, donazioni, atti costitutivi e verbali di società, etc.) e procedere anche a tutte le operazioni e formalità e conseguenti la redazione dell'atto per raggiungere i fini voluti dalle parti.
Le caratteristiche che distinguono il notaio latino dei Paesi di " civil law" dal public notary dei Paesi di " common law" sono l'obbligo di adeguare la volontà delle parti e redigere un atto che rispettando la loro volontà sia rispettoso anche di tutte le norme del nostro ordinamento tutelando l'interesse di tutte, soprattutto delle più deboli.
La legge notarile impone al notaio di identificare le parti (art. 49,131,), indagarne personalmente la volontà (art.47 l.n.) e non redigere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 1.n.).
La funzione del notaio è un giudizio preventivo sui rapporti delle parti al fine di evitare liti tra le stesse.
Il notaio sì presenta come inevitabile filtro che garantisce ai singoli stipulanti ( e quindi anche alla collettività tutta) un adeguato sindacato preventivo in relazione agli atti da rogare P.Schlesinger) e mediante l'atto notatile la volontà particolare delle parti si realizza diventa volontà universale nell'atto pubblico che ha forza dì titolo esecutivo (Salvatore Satta) e, se il notaio accerta ed interpreta la volontà delle parti redigendo negozi conformi alla legge con clausole chiare sarà sempre meno necessario il ricorso al Giudice,
“tanto più notaio, tanto meno giudice" ( Carnelutti).